DEFINIZIONE
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Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è stato istituito dalla Legge n. 297 del 29 maggio 1982 ed è una competenza, a carico del datore di lavoro, che il lavoratore dipendente matura mensilmente ma che riscuote solo al termine del rapporto di lavoro.
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CALCOLO DEL TFR
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Il TFR viene calcolato mensilmente dividendo la retribuzione utile per 13,5 e sottraendo dal risultato la ritenuta per contributo aggiuntivo.
Ogni anno, inoltre, va aggiunta la rivalutazione del TFR esistente al 31/12 dell’anno precedente.
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RETRIBUZIONE UTILE
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La retribuzione utile, da calcolare mensilmente e da dividere per 13,5, è costituita da tute le somme erogate al dipendente, in denaro o in natura, escludendo quanto corrisposto a titolo occasionale o a titolo di rimborso spese.
La Legge ha comunque previsto che i contratti collettivi di lavoro possono indicare quali sono le voci retributive da includere o escludere dal calcolo della retribuzione utile.
Nel caso di inizio, termine o sospensione del rapporto di lavoro durante il mese:
> va calcolata la retribuzione utile spettante per l’intero mese se il rapporto ha una durata superiore a 14 giorni di calendario;
> non matura retribuzione utile se il rapporto ha una durata inferiore 15 giorni di calendario;
Nei casi di assenza dal lavoro con diritto all’integrazione salariale (ad esempio per malattia, infortunio, maternità obbligatoria e facoltativa, riposi per allattamento, permessi per handicap, congedo matrimoniale, cassa integrazione guadagni) la retribuzione utile è quella che il dipendente avrebbe maturato se fosse stato presente al lavoro.
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RITENUTA PER CONTRIBUTO AGGIUNTIVO
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La ritenuta per contributo aggiuntivo è pari allo 0,50% dell’imponibile sul quale vengono calcolati i contributi.
Se tuttavia il datore di lavoro beneficia di sgravi contributivi, l’aliquota dello 0,50%, è ridotta in proporzione a tali sgravi.
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RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.
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Al termine di ogni anno il TFR a credito del lavoratore al 31 dicembre dell’anno precedente va rivalutato con una aliquota che si ottiene sommando all’1,50% i 3/4 della percentuale di aumento accertata dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
La rivalutazione va calcolata anche nel momento della cessazione del rapporto di lavoro e in questo caso:
> se il rapporto è terminato nei primi 14 giorni del mese va preso in considerazione l’indice determinato dall‘ISTAT alla fine del mese precedente;
> se il rapporto è terminato nei giorni successivi va preso in considerazione l’indice determinato dall’ISTAT alla fine del mese stesso.
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TASSAZIONE SEPARATA DEL TFR
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Sul TFR non sono dovuti i contributi ma, al momento della sua erogazione, va operata una tassazione “separata”, diversa dalla tassazione “ordinaria” che si applica mensilmente sulla retribuzione.
Il calcolo è piuttosto complesso, comunque è impostato in modo che il peso della ritenuta fiscale sia direttamente proporzionale all’importo medio di TFR maturato mensilmente.
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TASSAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE
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Dal 1 gennaio 2001 la rivalutazione annuale del TFR viene assoggettata ad una ritenuta dell’11%, che viene detratta a fine anno dal TFR accantonato per il lavoratore.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro la ritenuta va operata al momento del pagamento del TFR.
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TFR NEL PERIODO DI PROVA
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Il TFR matura anche durante il periodo di prova e quindi va corrisposto, in caso di esito negativo, se il periodo ha superato 14 giorni di calendario. |
TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL TFR
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Il termine per il pagamento del TFR è fissato dai Contratti Collettivi di Lavoro e generalmente, a causa del tempo occorrente all’ISTAT per calcolare e comunicare l’indice di aumento mensile dei prezzi, è fissato nei 45 giorni successivi a quello di fine rapporto.
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FONDO DI GARANZIA TFR
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Presso l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) viene gestito un fondo che eroga ai dipendenti il TFR in luogo del datore di lavoro se costui, al termine del rapporto, risulta fallito o comunque dichiarato insolvente.
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