Malattia del dipendente

COMUNICAZIONE DELL’INIZIO MALATTIA

Anche solo telefonicamente, il lavoratore deve avvisare l’azienda dello stato di malattia nel termine previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che generalmente coincide con il primo giorno di assenza.  

CERTIFICAZIONE DELLA MALATTIA

Il dipendente deve farsi rilasciare dal medico, entro il giorno successivo a quello di inizio malattia, il relativo certificato in due copie e di queste, entro i due giorni successivi, deve trasmettere al datore di lavoro la copia recante la sola prognosi.

Non esistono periodi minimi, per cui la certificazione può essere richiesta anche per mezza giornata di assenza per malattia.

DATA DI INIZIO DELLA MALATTIA

Come da circolare INPS n. 147/1996, se nel certificato di malattia, alle parole dichiara di essere ammalato dal, segue come data il giorno antecedente a quello del rilascio, è possibile far decorrere l’evento da tale giorno solo se la visita medica è effettuata presso il domicilio del lavoratore.

In caso di visita effettuata presso l’ambulatorio, la malattia può decorrere esclusivamente dalla data di rilascio del certificato.

PROSECUZIONE DELLA MALATTIA

I termini per l’inizio valgono anche in caso di prosecuzione della malattia e quindi, nel caso in cui la prognosi terminasse il venerdì ma non ci fosse stata guarigione, il lavoratore dovrà chiedere l’emissione di un certificato di prosecuzione di malattia entro la domenica, presso la Guardia Medica se il medico convenzionato dovesse risultare irreperibile.   

SOGGIORNO IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO ABITUALE

Il lavoratore, se soggiorna in un luogo diverso da quello comunicato al datore di lavoro come residenza abituale, deve precisarlo in occasione della comunicazione anche solo telefonica, così come deve riportarlo nella copia del certificato da trasmettere al datore di lavoro.

PREDISPOSIZIONE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO

Il datore di lavoro può chiedere all’A.S.L. competente una visita di controllo già nel primo giorno di assenza e senza dover aspettare il ricevimento del certificato medico.

Le visite di controllo possono essere predisposte anche dall’I.N.P.S.  

FASCE ORARIE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO 

 

Il lavoratore deve rendersi reperibile presso il suo domicilio oppure presso un domicilio diverso, se preventivamente comunicato al datore di lavoro, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di ogni giorno, festivi compresi.

Può allontanarsi dal domicilio nelle fasce orarie solo:

·        per sottoporsi a visite specialistiche che non possono essere effettuate in altri orari, ma avvisando preventivamente il datore di lavoro;

·        per impellenti necessità, che comunque debbono essere provate da adeguata documentazione.  

REPERIBILITA’ PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO

Durante la malattia il lavoratore deve mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili affinché il medico incaricato possa individuare l’abitazione presso la quale alloggia.

Ad esempio, in caso di chiusura o di mancanza di una portineria, il suo nominativo dovrà apparire nella lista dei citofoni, salvo aver comunicato all’azienda il cognome di una persona che lo ospita e che appare in tale lista.

ASSENZA AD UNA VISITA DI CONTROLLO

In caso di mancato reperimento ad una visita medica di controllo, il lavoratore perderà la retribuzione per i primi 10 giorni di malattia e potrà subire l’apertura di un procedimento disciplinare.  

RICOVERO OSPEDIALIERO

Nel caso di ricovero ospedaliero il lavoratore non è tenuto ad osservare i termini previsti per la trasmissione del certificato di malattia, ma deve limitarsi a consegnare un certificato dell’ospedale, attestante la data di ricovero e la data di dimissioni, solo una volta verificatosi tale evento.

Il documento in questione, anche per motivi di privacy, non deve riportare la natura della patologia che è stata curata e quindi non va confuso con il certificato destinato al medico curante.    

MALATTIA NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA O CONVENZIONATI

La malattia insorta nei paesi della Comunità Europea o comunque convenzionati con l’Italia può essere certificata dagli appositi formulari, come ad esempio il modello E 116.

Le relative prestazioni mediche possono essere richieste esibendo la TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) che, per alcune regioni, come ad esempio la Lombardia, è stampata sul retro della tessera sanitaria.   

MALATTIA NEI PAESI EXTRAEUROPEI

Il certificato di malattia rilasciato nei paesi estranei alla Comunità Europea e non convenzionati con l’Italia deve essere tradotto e asseverato dall’autorità consolare italiana presente nel luogo.