Scelta destinazione TFR

Guida per la compilazione del modello TFR2

Questo modello serve per dichiarare all’azienda, a seguito assunzione come dipendente, se Lei intende lasciare presso la stessa il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) che matura mensilmente, in modo da percepirlo alla fine del rapporto, oppure se Lei vuole far versare tutto o parte di questo TFR ad un fondo di previdenza complementare (perché è una scelta già fatta in precedenti rapporti di lavoro, o perché è una scelta che si vuole fare adesso).

Per la compilazione: 

  • se alla data del 28 aprile 1993 Lei non aveva contributi versati all’INPS, o ad altra forma di previdenza obbligatoria, deve compilare la sezione 1, barrando la prima frase (che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ….) se desidera conservare il TFR in azienda, per percepirlo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, oppure la seconda frase se desidera destinare il 100%, o una percentuale inferiore, del TFR che maturerà a un fondo di previdenza complementare;
  • se alla data del 28 aprile 1993 Lei già aveva contributi versati all’INPS, o ad altra forma di previdenza obbligatoria, deve compilare la sezione 2, barrando la prima frase (che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ….) se desidera conservare il TFR in azienda, per percepirlo al momento della cessazione del rapporto, la seconda frase se desidera destinare a un fondo di previdenza complementare solo una parte del TFR, la terza frase se desidera destinare a un fondo di previdenza complementare il 100% del TFR.

Una volta compilato, il modello va datato, sottoscritto e consegnato all’azienda, insieme a una copia del modulo di adesione al fondo di previdenza complementare se la scelta fosse quella di destinare a esso tutto o parte del TFR.

Tenga presente che: 

  • se entro 6 mesi dalla data di assunzione il modello non viene reso compilato e sottoscritto all’azienda, questa ha l’obbligo di versare tutto il TFR che matura mensilmente al fondo di previdenza complementare stabilito previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, o, in mancanza, al fondo gestito dall’INPS;
  • mentre la scelta di lasciare il TFR in azienda è reversibile, nel senso che in qualsiasi momento si può decidere di versare il TFR ad un Fondo, la scelta di versare il TFR a un fondo di previdenza complementare è irreversibile, nel senso che non si può più decidere di conservare la relativa quota di TFR in azienda, a meno che l'intera possizione individuale non sia stata riscattata precedentemente.