FINALITA’ DEI FONDI COMPLEMENTARI
|
I Fondi Pensionistici Complementari sono stati istituiti per permettere ai lavoratori la costituzione, in aggiunta a quella obbligatoria (gestita da enti come INPS, INPDAP, ENPALS, INPGI e Casse Professionali) di una seconda pensione.
|
VOLONTARIETA’ DEI VERSAMENTI
|
A differenza dei contributi dovuti ai Fondi che gestiscono la pensione obbligatoria, quelli versati ai Fondi Pensionistici Complementari scaturiscono dalla libera scelta del lavoratore.
|
FONDI CHIUSI
|
I fondi chiusi, o negoziali, nascono dai contratti o dagli accordi collettivi o regolamenti aziendali e quindi sono istituiti per una singola azienda, per un gruppo di aziende, per una categoria di lavoratori o per un comparto o raggruppamento territoriale.
Ad essi possono quindi aderire solo i lavoratori nei confronti dei quali si applica il relativo contratto o regolamento, oppure che appartengono allo stesso comparto o raggruppamento territoriale
|
FONDI APERTI
|
I fondi aperti sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare (SIM), compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio.
Ad essi possono aderire tutti i lavoratori, sia individualmente che in forma collettiva.
|
FINALITA’ DELLA COVIP
|
La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è l’ente pubblico che autorizza l’istituzione dei fondi pensione e ne controlla l’attività.
|
FINANZIAMENTO DEI FONDI PENSIONE
|
Il finanziamento dei fondi pensione avviene tramite il versamento agli stessi di contributi a carico del datore di lavoro o committente, di contributi a carico del lavoratore o del trattamento di fine rapporto da lui maturato.
I contratti collettivi di lavoro, oltre a prevedere il fondo di pensione complementare di riferimento, fissano i limiti minimi della contribuzione dovuta dai datori di lavoro e dai lavoratori.
|
COMUNICAZIONE PER LA SCELTA DI DESTINAZIONE DEL TFR
|
Entro 6 mesi dalla data di assunzione, i dipendenti debbono comunicare, tramite il modello TFR2, la loro volontà di percepire interamente il trattamento di fine rapporto, che andranno a maturare, una volta risolto il rapporto di lavoro subordinato, oppure di destinare tutto o parte di tale trattamento ad un fondo di previdenza complementare.
La mancata comunicazione entro il termine di 6 mesi comporta automaticamente il versamento dell’intero trattamento di fine rapporto, fino alla fine del rapporto, al fondo di previdenza complementare previsto dal contratto collettivo di lavoro o, se non previsto, al fondo di previdenza complementare gestito dall’INPS (FONDINPS).
Coloro che erano già in forza alla data del 31/12/2006 dovevano dichiarare tale scelta, tramite il modello TFR1, entro il 30 giugno 2007.
|
CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA ALLA DATA DEL 28 APRILE 1993
|
I lavoratori che scelgono di destinare il trattamento di fine rapporto che andranno a maturare ad un fondo di previdenza complementare, possono stabilirne la misura in percentuale solo se già iscritti al 28 aprile 1993 ad una forma di previdenza obbligatoria (presso l’INPS, l’INPGI, l’ENPALS ecc.), altrimenti debbono destinare al fondo l’intera quota di trattamento di fine rapporto.
|
MODIFICHE SUCCESSIVE ALLA SCELTA
|
Successivamente alla volontà espressa tramite il modello TFR1 o TFR2, il lavoratore può decidere di conferire ad un fondo di previdenza complementare tutto o parte del trattamento di fine rapporto per cui non aveva operato tale scelta, mentre non può chiedere la diminuzione o l’azzeramento della percentuale di trattamento di fine rapporto che aveva già destinato ad un fondo.
|
PORTABILITA’ DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE
|
Il lavoratore può trasferire ad un altro fondo di pensione complementare gli importi già versati:
· per cambiamento di attività lavorativa o per un altro motivo che impedisca la prosecuzione di versamenti al fondo al quale aveva aderito;
· per sua libera scelta, qualora siano passati almeno due anni dalla sua iscrizione al fondo.
|
REGIME FISCALE DELLA CONTRIBUZIONE
|
I contributi versati ai fondi di pensione complementare, sia per la parte a carico del lavoratore che per la parte a carico del datore di lavoro, sono deducibili annualmente dal reddito complessivo per un importo massimo di euro 5.164,57.
Per coloro che non risultano occupati prima del 01/01/2007 gli importi compresi, nei primi 5 anni, tra euro 5.164,57 ed euro 7.746,86 annuali, possono essere dedotti negli anni successivi, nel limite comunque di 25 anni dalla data di adesione ai fondi complementari.
|