DIFFERENZA TRA FERIE E PERMESSI PER RIDUZIONE ORARIO (ROL)
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In ambedue i casi si tratta di assenze retribuite, ma mentre i permessi possono essere fruiti in gruppi di ore le ferie, per permettere al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche, debbono essere fruite in gruppi di giorni, dei quali uno di durata non inferiore a due settimane consecutive .
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MATURAZIONE MENSILE DELLE FERIE
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Il lavoratore, dal momento dell’assunzione, inizia a maturare il periodo di ferie previsto annualmente dal Contratto Nazionale di Lavoro in misura di 1/12mo.
Le ferie maturano anche durante le assenze per malattia, per infortunio, per maternità obbligatoria, mentre non maturano durante le assenze per congedo parentale, per malattia del bambino, per sospensione totale dal lavoro per Cassa Integrazione Guadagni e per periodi di aspettativa non retribuiti.
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PERIODO MINIMO DI FRUIZIONE
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Del periodo di ferie dal Contratto Nazionale di Lavoro, debbono essere fruite almeno 4 settimane, delle quali 2 nell’anno stesso e le restanti entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
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COLLOCAZIONE TEMPORALE DELLE FERIE
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I principali Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stabiliscono che, in caso di mancata coincidenza tra le esigenze del lavoratore e quelle del datore di lavoro, sono queste ultime che prevalgono nella determinazione del periodo di fruizione delle ferie.
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DESTINAZIONE DELLE FERIE NON FRUITE
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Nel settore privato le ferie non fruite entro il periodo previsto non si azzerano ma rimangono a credito del lavoratore e gli saranno pagate al momento della cessazione del rapporto.
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MALATTIA DURANTE LE FERIE
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La malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende la fruizione dal momento in cui il lavoratore ne informa il proprio datore di lavoro, comunicandogli le notizie necessarie per poter predisporre una visita di controllo nei suoi confronti.
Il lavoratore, se guarito, deve comunque rientrare al lavoro nel giorno stabilito; spetterà al datore di lavoro fissare il periodo nel quale recuperare i giorni mancanti.
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MATURAZIONE MENSILE DEI PERMESSI
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Il lavoratore, dal momento dell’assunzione, inizia a maturare il periodo di permessi retribuiti previsto annualmente dal Contratto Nazionale di Lavoro in misura di 1/12mo.
E’ il Contratto Nazionale di Lavoro che dispone circa la maturazione dei permessi durante le assenze dal lavoro.
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FRUIZIONE DEI PERMESSI
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La fruizione dei permessi retribuiti deve essere in ogni caso preventivamente richiesta al datore di lavoro e da questi concessa.
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MONETIZZAZIONE DEI PERMESSI
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A differenza delle ferie, con l’accordo tra datore di lavoro e dipendente, il valore dei permessi maturati ma non fruiti può essere corrisposto in qualsiasi momento del rapporto di lavoro, senza necessariamente attendere la sua risoluzione.
I principali Contratti Nazionali di Lavoro prevedono il pagamento dei permessi non fruiti nell’anno entro i primi mesi dell’anno successivo.
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